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Associazione Tapirulan

Tapirulan nasce nel 1994 tra i banchi del liceo scientifico Aselli di Cremona quando un gruppetto di studentelli sfaccendati decise di dare vita ad un giornale umoristico. La fine del liceo pose fine anche a quell’intensa esperienza editoriale. Ma nel 2004, per iniziativa dei vecchi redattori del giornale e con l’ingresso di nuove leve riprese l’attività fondando un’associazione culturale per promuovere e dare visibilità agli artisti contemporanei.

L’Associazione organizza esposizioni, mostre, concorsi di poesia, concorsi di illustrazione e narrativa. Tapirulan è anche casa editrice (Edizioni Tapirulan) e pubblica libri di racconti illustrati, libri di poesia e fotografie, il calendario degli illustratori. La maggior parte delle iniziative di Tapirulan sono documentate nella fotogallery e nella videoteca del sito. Ad aprile 2015 è stata aperta la nuova sede espositiva in corso XX Settembre 22 a Cremona (vedi orari).

La nostra sede

Il nostro staff

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l’Associazione “Tapirulan” in seguito denominata Associazione, con sede in Piadena (CR) Via Platina n. 21.

Art. 2 – Finalità

L’Associazione ha i seguenti scopi:
a. valorizzare e promuovere la cultura e le varie forme in cui si manifesta l’espressione artistica;
b. promuovere e favorire iniziative di istruzione e la formazione in campo artistico degli associati e di terzi;
c. promuovere incontri, convegni, seminari, mostre di opere artistiche e altre iniziative volte ad accrescere la diffusione delle opere degli associati o di soggetti che abbiano conseguito meriti in campo artistico;
d. garantire lo sviluppo di una rete di relazioni con altre associazioni e categorie professionali che operano nell’ambito dell’arte e della cultura, anche ponendo a loro disposizione il proprio contributo morale e materiale;
e. sostenere lo sviluppo e i progetti di giovani artisti meritevoli attraverso contributi sia morali che materiali.
L’Associazione è apartitica e non ha fini di lucro.

Art. 3 – Durata

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 – Soci

I soci dell’Associazione si distinguono in:
a. soci ordinari;
b. soci onorari;
c. soci sostenitori.
Possono essere soci ordinari dell’Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell’Associazione, operano nel mondo dell’arte sia come divulgatori o cultori sia come produttori di opere aventi contenuto artistico, nonché persone fisiche che, per le loro competenze professionali o per il dimostrato interesse nei fini associativi, siano ritenute utili per il conseguimento degli scopi sociali.
Sono soci onorari le persone fisiche invitate a far parte dell’Associazione da parte dell’Assemblea dei soci per particolari meriti professionali, culturali o artistici.
Sono soci sostenitori persone fisiche, enti, istituti, società, associazioni che, in sintonia con le finalità di cui all’art. 2, abbiano giovato all’Associazione corrispondendo la relativa quota di iscrizione o con la propria attività o con donazioni.
Le persone giuridiche fanno parte dell’Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell’associazione a titolo individuale.
La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Art. 5 – Ammissione dei Soci

L’ammissione di un nuovo socio, ordinario o sostenitore, è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell’interessato e secondo i criteri fissati nel Regolamento Interno dell’Associazione.
La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell’ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.
La qualità di socio si perde per recesso, per mancato versamento della quota per almeno due anni consecutivi o per indegnità nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l’associazione. L’esclusione per mancato versamento verrà dichiarata ed eseguita direttamente dal Consiglio Direttivo, l’indegnità dall’Assemblea su istanza del Consiglio Direttivo sentito il Collegio dei Probiviri in base alla procedura di cui all’art. 18.
Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

Art. 6 – Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto:
1) a partecipare a tutte le attività sociali;
2) a ricevere le pubblicazioni edite dall’Associazione;
3) ad usufruire di tutti i servizi che l’Associazione, in base alle attività che annualmente verranno programmate, metterà a disposizione dei propri associati;
4) ad assistere alle adunanze dell’Assemblea.
I soli soci ordinari maggiorenni hanno diritto all’elettorato attivo e passivo all’interno del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota di iscrizione fissata in misura diversa per i soci sostenitori e ordinari dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa.

Art. 7 – Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L’Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:
a. dalle quote di iscrizione versate annualmente dagli associati;
b. da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone fisiche, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
c. dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
d. dai proventi derivanti dall’erogazione di servizi resi agli associati o a terzi, dalla vendita di opere e pubblicazioni prodotte dall’Associazione o da attività commerciali che l’associazione deciderà di intraprendere per reperire le risorse necessarie al conseguimento degli scopi sociali.
I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Art. 8 – Organi sociali

Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea dei Soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente del Consiglio Direttivo;
d. il Collegio dei Probiviri.

Art. 9 – Assemblea dei Soci

L’assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.
È di competenza dell’assemblea ordinaria:
a. l’approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
b. l’approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell’avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
c. la determinazione delle quote di iscrizione previa proposta del Comitato Direttivo;
d. la nomina e la revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
e. l’approvazione dei regolamenti interni su proposta del Consiglio Direttivo;
f. la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
g. l’ammissione dei soci onorari;
h. la determinazione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo a seguito di decisione del Collegio dei Probiviri;
È di competenza dell’assemblea straordinaria:
a. la modifica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto dell’Associazione;
b. l’esclusione dei soci quando la delibera assembleare è richiesta dall’art. 5;
c. lo scioglimento dell’Associazione, la nomina dei liquidatori e l’attribuzione e la revoca dei loro poteri.
L’assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l’anno: entro il mese di novembre per l’approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale per l’anno successivo ed entro il mese di aprile per l’approvazione del conto consuntivo dell’anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest’ultimo caso se il Consiglio Direttivo non provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.
Per la validità delle delibere riguardanti l’approvazione del Bilancio Previsionale e del Conto Consuntivo, i relativi documenti dovranno essere depositati presso la sede dell’Associazione e pubblicati sul sito di quest’ultima almeno 15 giorni prima della data fissata per l’adunanza, in modo che tutti i soci ne possano prendere visione.
L’assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua vece dal Vice Presidente mediante avviso, riportante data e luogo dell’adunanza nonché l’indicazione degli argomenti trattati, che sarà portato a conoscenza dei soci almeno 15 giorni prima della data fissata tramite:
a. lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
b. apposito documento in cui i soci, apponendovi la propria firma, dichiareranno l’acquisita conoscenza del suddetto avviso;
c. avviso tramite posta elettronica qualificata.

Art. 10 – Validità dell’assemblea

Le deliberazioni dell’assemblea in seduta ordinaria o straordinaria sono valide qualora siano rispettate le modalità di convocazione di cui all’art. 9 o altrimenti qualora siano presenti (fisicamente o per delega) tutti i soci ordinari.
L’assemblea ordinaria è valida qualunque sia l’oggetto da trattare:

in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci ordinari iscritti al libro soci

in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti o rappresentati

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del Conto Consuntivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non possono votare, anche se i loro diritti di voto vengono computati ai fini della regolare costituzione dell’assemblea.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita:

in prima convocazione con la partecipazione (fisicamente o per delega) dei 2/3 dei soci ordinari iscritti al libro soci

in seconda convocazione l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sono rappresentati almeno 1/3 dei soci ordinari presenti o rappresentati

Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea straordinaria è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in prima convocazione e la maggioranza dei 2/3 in seconda convocazione.
Nelle deliberazioni relative all’esclusione del socio quest’ultimo non potrà votare in assemblea anche se il suo diritto di voto verrà computato ai fini della regolare costituzione dell’assemblea straordinaria.
Ai fini della determinazione del quorum costitutivo, sia in sede straordinaria che ordinaria, si contano come presenti i soci non in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 11 – Svolgimento dei lavori dell’assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente. Hanno diritto di votare nell’Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di iscrizione nonché i soci onorari.
Il Presidente dell’Assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.
Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.
Dell’Assemblea viene redatto un verbale da riportare nell’apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.
Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino a un massimo di due deleghe; il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo non possono detenere deleghe.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito dal Presidente e da 3 (tre) membri eletti dall’Assemblea.
Il Presidente ed i consiglieri devono essere scelti fra i soci ordinari.
Nella sua prima adunanza il Presidente del Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice presidente, il Tesoriere e il Segretario.
Il Vice Presidente collabora con il Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e cura quant’altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.
Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant’altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.
Il Tesoriere cura l’amministrazione del patrimonio dell’associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant’altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.
Il Presidente, il Vice presidente, il Segretario e il Tesoriere durano in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili senza limitazioni.
Qualora un membro del Consiglio non presenzi, senza giustificato motivo, per 2 (due) volte consecutive alle riunioni di tale organo, il Presidente ha il potere di revocarlo. Qualora il Presidente si dimetta, venga a mancare o sia, in modo durevole, impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni, i consiglieri dovranno procedere alla convocazione senza indugio dell’Assemblea per sostituirlo e reintegrare il Consiglio Direttivo.
Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo o, in mancanza, si procederà all’elezione di un nuovo membro da parte dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo, allo scadere del mandato, rimane in carica fino alla nomina del nuovi componenti dell’organo.

Art. 13 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi o dietro richiesta motivata di un consigliere.
La convocazione è fatta con avviso, contenente data, luogo dell’adunanza e argomenti trattati, da inviare ai membri del consiglio direttivo tramite posta elettronica qualificata o tramite raccomandata con avviso di ricevimento da recapitare almeno 8 giorni prima dell’adunanza riducibili a 2 in caso di emergenza.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Per ogni seduta del consiglio direttivo viene redatto un verbale nell’apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 – Attribuzioni al Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta:
a. la gestione e amministrazione dell’associazione;
b. il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi.
c. deliberare sull’ammissione dei soci ordinari e sostenitori;
d. convocare l’assemblea;
e. determinare il valore delle quote associative per i soci ordinari e sostenitori per portarlo in approvazione all’Assemblea;
f. predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell’attività sociale per portarli in approvazione all’Assemblea;
g. predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all’assemblea;
h. nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative;
i. deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l’Associazione;
l. redigere il Regolamento Interno dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
m. eseguire le decisioni del Collegio dei Probiviri relativamente alle sanzioni da infliggere agli associati o alle eventuali controversie insorgenti all’interno dell’Associazione.

Art. 15 – Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dell’Associazione eletto dall’assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 16 – Esercizio Sociale – bilancio preventivo e conto consuntivo

L’Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve presentare all’Assemblea dei soci per l’approvazione:
– il bilancio preventivo almeno entro il mese di novembre dell’esercizio sociale antecedente quello a cui tale documento si riferisce;
– il conto consuntivo almeno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 17 – Libri sociali e registri contabili

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l’associazione deve tenere sono:
a. il libro dei soci;
b. il libro dei verbali e delle deliberazione dell’Assemblea;
c. il libro dei verbali e delle deliberazione del Consiglio Direttivo;
d. il libro giornale della contabilità sociale;
e. il libro degli inventari.
I libri di cui alle lettere a, b e c, prima di essere posti in uso, devono essere regolarmente vidimati.
In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

Art. 18 – Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, non necessariamente partecipanti all’Associazione, nominati dall’Assemblea e rimanenti in carica per 4 esercizi. Nel caso in cui uno dei membri venga a mancare il sostituto verrà eletto dall’Assemblea su istanza del Consiglio Direttivo.
Non possono far parte del Collegio i membri del Consiglio Direttivo.
Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra i singoli soci, indipendentemente dalla categoria, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri dei vari organi e tra i diversi organi.
Il Collegio inoltre instaura ed istruisce, su istanza di un socio o del Consiglio Direttivo, le procedure a carico dei soci, anche quali membri del Consiglio Direttivo, che commettono azioni contrarie all’onore, alla morale o alla dignità, sia dentro che fuori dall’Associazione, o che, in genere, contravvengono alle norme del presente Statuto o del Regolamento dell’Associazione o recano con il loro operato danno a quest’ultima.
La decisione del Collegio verrà preceduta da una fase istruttoria, esperita previa contestazione dei fatti, e sentiti gli interessati, i quali potranno presentare documenti e memorie. Al termine dell’istruttoria il Collegio dei Probiviri emetterà la propria decisione sul merito della questione oggetto del procedimento, precisando altresì, nel caso in cui venga riconosciuta la responsabilità del socio che abbia danneggiato l’Associazione o contravvenuto al suo ordinamento, la gravità dell’infrazione e determinando l’eventuale sanzione.
Detta decisione, della quale verrà stilato apposito verbale sottoscritto dai membri del Collegio, sarà trasmessa al Consiglio Direttivo, il quale ne curerà l’esecuzione infliggendo, se prevista, la relativa sanzione.
Contro la decisione del Collegio non è ammesso appello salvo il caso di esclusione del socio o di provvedimenti sanzionatori contro i membri del Consiglio Direttivo, la cui decisione ultima spetta all’Assemblea. Il Collegio dei Probiviri, allo scadere del mandato, rimane in carica fino alla nomina del nuovi componenti dell’organo.

Art. 19 – Revisione dello Statuto e scioglimento

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell’Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l’Assemblea dei Soci in seduta straordinaria.
La destinazione dell’eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.
Cremona, lì 22 febbraio 2004.

I soci fondatori:

TONINELLI FABIO
ROSSETTI CLAUDIO
PROSPERI MICHELE
MAESTRONI VITTORIO
DELMIGLIO MARCO
MARCOTTI MARCO
BALDI GIOVANNI
FOGGETTI FABIO
RAMPI ANDREA
RADI ANDREA
MANFREDINI FEDERICO
IGNOTI CORRADO

Scarica lo statuto dell’Associazione Culturale Tapirulan

Lo statuto dell’Associazione prevede tre tipologie di soci:

  • socio sostenitore (15 €)
  • socio ordinario (25 €)
  • socio onorario (nominato dall’Associazione per particolari meriti artistici)

Per iscriversi all’Associazione Tapirulan si deve:

Per le informazioni generali sull’attività dell’associazione puoi scriverci a:
info@tapirulan.it

oppure puoi telefonare ai numeri:
+39 0372/750435
+39 328/8518849

Se desideri conoscere di persona le nostre attività puoi incontrarci nella nostra sede di Cremona:

Spazio Tapirulan
corso XX settembre 22
26100 Cremona

Ci trovi dal martedì alla domenica dalle 16 alle 19, oppure su appuntamento.

Hai visto che oggi è l’ultimo giorno per partecipare al Concorso di illustrazione di Tapirulan?